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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 335
Articolo 335
			Accettazione di retribuzione non dovuta
		
			
1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516. 
2. Nei casi più gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.