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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 326
Articolo 326
			Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
		
			
1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. 
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 
 
a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; 
b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. 
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.