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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 252
Articolo 252
			Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
		
			
1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239. 
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. 
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. 
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.