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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 336
Articolo 336
			Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
		
			
1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032. 
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.