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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 37
Articolo 37
			Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
		
			
1. La domanda di accesso 
agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
 è proposta con ricorso del debitore. 
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.