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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 65
Articolo 65
			Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
		
			
1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX. 
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili. 
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa. 
4. 
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 2020, N. 147
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