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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 57
Articolo 57
			Accordi di ristrutturazione dei debiti
		
			
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi 
dell'articolo 48
. 
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.
Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39
Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39
, commi 1 e 3
. 
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: 
 
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; 
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità 
L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
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 del piano.L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.