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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 25-decies
Articolo 25-decies
			Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
		
			
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.