Menu
			
			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 148
Articolo 148
			Corrispondenza diretta al debitore
		
			
1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. 
2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.