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			Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Articolo 341
Articolo 341
			Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria
		
			
1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 
2. Nel caso di concordato preventivo si applicano: 
 
a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; 
b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore; 
c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo; 
d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori. 
3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi 
dell'articolo 63, comma 2-bis
, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).