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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 1
Articolo 1
			Distinzione delle carriere
		
			
Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue: 
 carriere direttive; 
 carriere di concetto; 
 carriere esecutive; 
 carriere del personale ausiliario. 
 Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.