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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 181
Articolo 181
			Attribuzioni
		
			
Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti delle singole amministrazioni.