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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 71
Articolo 71
			Dispensa dal servizio per infermità
		
			
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'articolo 68 o dall'articolo 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. 
 Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.