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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 170
Articolo 170
			Nomina a direttore generale
		
			
I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri.
 Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato.