Menu
			
			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 204
Articolo 204
			Attribuzioni del personale degli uffici periferici
		
			
I capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato esercitano le funzioni attribuite dalle leggi alla competenza di detti uffici.
 I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto agli uffici periferici.