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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 52
Articolo 52
			Organi compenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarie
		
			
Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera ausiliaria è compilato dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione o del reparto.
 Rimangono salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni per il personale che presta servizio presso uffici periferici.