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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 19
Articolo 19
			Giurisdizione della Corte dei conti
		
			
L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
 La Corte, valutate le singole responsabilità, puo' porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.
 Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.