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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 66
Articolo 66
			Cause dell'aspettativa
		
			
L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.
 Il collocamento in aspettativa, è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Puo' anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.
 Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.