Menu
			
			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 250
Articolo 250
			Compiti degli aiutanti di polizia
		
			
Gli aiutanti di polizia hanno l'incarico di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa.