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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 54
Articolo 54
			Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo
		
			
Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma.
Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
 Entro trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato puo' ricorrere al Consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso. Il Consiglio, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.
 La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimenti definitivo.