Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 153
Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono le seguenti qualifiche:
 direttore generale;
 ispettore generale;
 direttore di divisione;
 direttore di sezione;
 consigliere di I classe;
 consigliere di II classe;
 consigliere di III classe.
 Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli annessi, quadri distinti con i numeri da 1 a 20, 82, 83 e 84.
 Le carriere direttive del personale tecnico per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree per il cui conseguimento è previsto un corso di studi universitari della durata, di almeno cinque anni o di altra laurea seguita da corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera hanno inizio dalla qualifica di consigliere di 2ª classe o equiparata.