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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 247
Articolo 247
			Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziaria
		
			
Per i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria rimangono ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1955, n. 517.