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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 274
Articolo 274
			Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi
		
			
I rapporti informativi per i direttori delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dall'ispettore generale capo di finanza; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.
 I rapporti informativi dei direttori di divisione delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dai competenti direttori; il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.