Menu
			
			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 218
Articolo 218
			Distacco temporaneo
		
			
Nell'interesse del servizio il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, sentito l'interessato, puo' disporre il distacco temporaneo di personale da un laboratorio o da un servizio ad un altro.