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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 236
Articolo 236
			Riserva di posti nella nomina di prefetto
		
			
I posti di prefetto previsti in organico debbono essere coperti, per almeno tre quinti, dal personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno.