Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 5
Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
 Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
 Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.
 Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:
 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 4) i mutilati ed invalidi per servizio;
 5) gli orfani di guerra;
 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 7) gli orfani dei caduti per servizio;
 8) i feriti in combattimento;
 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
 10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
 11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
 14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
 15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
 16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
 
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.
A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.