Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 195
Le carriere del personale degli uffici periferici per le quali anteriormente al 1 luglio 1956 erano stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo A e B si distinguono nelle carriere di cui agli allegati quadri indicati con i numeri 82, 83 e 84.
 Le carriere direttive comprendono le seguenti qualifiche:
 ispettore generale e compartimentale;
 direttore di 1ª classe;
 direttore di 2ª classe;
 vice direttore.
 Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
 segretario;
 segretario aggiunto;
 vice segretario.
 Per le carriere che contemplano qualifiche diverse la equiparazione alle precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dai citati quadri distinti con i numeri 82, 83 e 84.
 Al personale delle carriere direttive e di concetto di cui ai precedenti commi sono estese le disposizioni stabilite negli altri titoli del presente decreto in quanto siano applicabili e non si sia diversamente provveduto nel presente titolo.