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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 78
Articolo 78
			Sanzioni
		
			
L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
 1) la censura;
 2) la riduzione dello stipendio;
 3) la sospensione dalla qualifica;
 4) la destituzione.
 Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.