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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 100
Articolo 100
			Censura
		
			
La censura è inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'amministrazione centrale o delle circoscrizioni periferiche è preposto ad un ramo della amministrazione.
 Salvo quanto previsto dall'art. 123 per i direttori generali, al capo del servizio o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico che dipendono direttamente dall'autorità centrale la sanzione è inflitta dal ministro.