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			Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 246
Articolo 246
			Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali
		
			
 I funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servizio di giudice popolare e da qualsiasi altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.